Capo VI
Disposizioni in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio
ARTICOLO 28
Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
1.Nell'articolo 2 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
al comma 2 le parole: "delle commissioni comprensoriali per la
tutela paesaggistico-ambientale" sono sostituite dalle
seguenti: "del comitato provinciale per la tutela
paesaggistico-ambientale".
2.L'articolo 10 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è
sostituito dal seguente:
"Art. 10
Comitato provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale
1.Il comitato provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale
(CTPA) provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo
98."
3.L'articolo 11 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,
come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12
febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Ordinamento del comitato provinciale per la tutela
paesaggistico-ambientale
1.Il CTPA è composto:
a)dal direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di
tutela del paesaggio, che lo presiede;
b)da tre esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale;
c)da un esperto in materia di beni culturali;
d)da un ingegnere, da un architetto e da un dottore agronomo
o forestale, liberi professionisti, scelti fra terne proposte dai
rispettivi ordini;
e)da un geometra e da un perito edile, liberi professionisti,
scelti fra terne proposte dai rispettivi collegi provinciali.
2.Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta
invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, tecnici
ed esperti o rappresentanti di enti e di associazioni
particolarmente interessati.
3.Il CTPA nomina il vicepresidente scegliendolo fra uno dei
propri componenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da
un dipendente del servizio provinciale competente in materia di
urbanistica e tutela del paesaggio.
4.Per il proprio funzionamento il CTPA osserva le disposizioni
approvate dalla Giunta provinciale e, per quanto non previsto,
provvede secondo proprie determinazioni.
5.Il CTPA è nominato dalla Giunta provinciale per la durata
della legislatura; i suoi componenti possono essere
riconfermati, ad eccezione dei componenti di cui al comma 1,
lettere d) ed e).
6.Per ogni componente di cui al comma 1, lettere b) e c) è
nominato un membro supplente, che interviene alle riunioni in
caso di assenza o impedimento del rispettivo componente
effettivo.
7.Il CTPA è convocato dal presidente di propria iniziativa o su
richiesta del competente assessore provinciale o di almeno un
terzo dei suoi componenti.
8.Le riunioni del CTPA sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti, sempreché partecipino i
componenti di cui al comma 1, lettera b); le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto
di chi presiede.
9.Ai componenti del CTPA sono corrisposti i compensi stabiliti
dalla normativa provinciale vigente in materia."
4.Nell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22, come aggiunto dall'articolo 14 della legge provinciale 22
marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1 le parole: "di conservazione e valorizzazione"
sono sostituite dalle seguenti: "di recupero, di conservazione e
di valorizzazione";
b)al comma 2 nella lettera a) dopo le parole: "edifici tradizionali
esistenti" sono inserite le seguenti: "o da recuperare".
5.Nell'articolo 41 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22 al comma 1 nel primo periodo le parole: "dodici mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "nove mesi".
6.Nell'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22, come da ultimo modificato dall'articolo 40 della legge
provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. La variante non può essere deliberata prima che siano
decorsi due anni dalla deliberazione di adozione del piano o
della precedente variante. Fanno eccezione le varianti che
hanno per oggetto opere pubbliche, quelle conseguenti a
pubbliche calamità e quelle proposte dalle conferenze di servizi
relative all'insediamento di impianti produttivi, ai sensi
dell'articolo 16 sexies, comma 3, lettera g), della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione
all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di
procedimento amministrativo)."
7.Nell'articolo 42 bis della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22, come aggiunto dall'articolo 14 della legge provinciale 22
marzo 2001, n. 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione
trasmessa dalle strutture competenti, i comuni adeguano le
rappresentazioni grafiche e gli altri elaborati del piano
regolatore generale, a seguito dell'approvazione di piani, di
programmi e di progetti costituenti varianti ai piani regolatori
generali in forza di legge o all'avvenuta esecuzione di opere
concernenti infrastrutture da potenziare o di progetto, secondo
le previsioni del piano regolatore generale. Copia degli
elaborati concernenti l'adeguamento del piano regolatore è
trasmessa al servizio provinciale competente in materia di
urbanistica che provvede a darne notizia nel Bollettino ufficiale
della Regione."
8.Nell'articolo 63 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22 al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: "e comunque
non oltre diciotto mesi dalla data dell'adozione del disegno di
legge da parte della Giunta provinciale".
9.Dopo l'articolo 84 della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22 è inserito il seguente:
"Art. 84 bis
Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti
1.Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia per
la ricostruzione di edifici esistenti che risultino danneggiati o
distrutti in seguito ad eventi calamitosi o sinistri è ammesso,
anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione
- vigenti o adottati - subordinati al piano urbanistico provinciale,
purché i fabbricati siano ricostruiti nel fedele rispetto delle
caratteristiche tipologiche, degli elementi costruttivi, delle
dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso
originali.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione
per la ricostruzione di opere per le quali è richiesto il rilascio di
concessione a edificare, relativamente agli edifici ricadenti in
aree a rischio geologico e idrologico e di protezione di pozzi e di
sorgenti selezionati."
10. Nell'articolo 97 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La CTP si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della domanda o della documentazione integrativa
eventualmente richiesta."
11. Nell'articolo 98 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22, come da ultimo modificato dall'articolo 65 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)nella rubrica le parole: "della CTC" sono sostituite dalle
seguenti: "del CTPA";
b)al comma 1 le parole: "spetta alla competente CTC" sono
sostituite dalle seguenti: "spetta al CTPA";
c)il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il CTPA si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della domanda o della documentazione integrativa
eventualmente richiesta.";
d)al comma 2 bis le parole: "la CTC" sono sostituite dalle
seguenti: "il CTPA";
e)al comma 3 le parole: "della commissione" sono sostituite
dalle seguenti: "del comitato".
12. L'articolo 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,
come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge
provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 99
Autorizzazioni di competenza comunale
1.Sono autorizzati dal comune i lavori di cui all'articolo 93,
comma 1, lettera c), nonché i seguenti lavori da eseguire nei
territori di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e
3):
a)opere realizzate nelle zone destinate ad edificazione, come
delimitate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al
comma 2, con esclusione degli insediamenti sparsi, delle aree
di protezione dei laghi nonché degli insediamenti storici dei
comuni privi di pianificazione dei predetti insediamenti
adeguata al piano urbanistico provinciale;
b)interventi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere d), e), f), g),
h), i), j), k), l) e n);
c)installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici.
2.La Giunta provinciale, sentiti i comuni, provvede a delimitare
le zone di cui al comma 1, lettera a), mediante l'utilizzo di
cartografie in scala corrispondente a quelle degli strumenti
urbanistici comunali, attenendosi ai criteri di cui all'articolo 6,
comma 4, delle norme di attuazione del piano urbanistico
provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987,
n. 26.
3.Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della
documentazione integrativa eventualmente richiesta, nel
rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale e in
conformità ai criteri di tutela ambientale previsti dal piano
urbanistico provinciale nonché alle norme dei piani regolatori
generali concernenti la valorizzazione e tutela
paesaggistico-ambientale previste dall'articolo 18, comma 3.
4.Alle autorizzazioni di cui al comma 1 si applica quanto
disposto dall'articolo 98, comma 3.
5.Nell'ambito delle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo
3, comma 3, la Provincia promuove il coordinamento fra
comuni, con particolare riferimento a quelli appartenenti ad
ambiti paesaggisticamente omogenei, al fine di favorire
un'applicazione coerente ed uniforme degli indirizzi e criteri di
cui al comma 3 e di assicurare la formazione e l'aggiornamento
professionale degli esperti di cui all'articolo 12."
13. Nell'articolo 105 della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22, come modificato dall'articolo 65 della legge provinciale
11 settembre 1998, n. 10, dopo il comma 2 bis è aggiunto il
seguente:
"2 ter. Con la deliberazione di cui all'articolo 104, comma 2, la
Giunta provinciale può stabilire per quali opere pubbliche dei
comuni, che non comportino rilevanti trasformazioni
urbanistiche e non siano in contrasto con la destinazione di
zona, l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dal competente
organo comunale in luogo della Giunta provinciale."
14. Nell'articolo 109 della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22, come sostituito dall'articolo 64 della legge provinciale 11
settembre 1998, n.10, al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti
soggetti a procedura di verifica ai sensi della legge provinciale
29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto
ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e delle
altre disposizioni in materia;".
15. Nell'articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22, come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 22
marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1 alla lettera e) sono aggiunte le parole: "per le
opere di eliminazione delle barriere architettoniche;";
b)il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Con regolamento sono stabilite le condizioni e i requisiti
richiesti ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o
totale per la prima abitazione, tenuto conto anche della
situazione patrimoniale e reddituale dell'interessato.";
c)il comma 4 è abrogato.
16. Nell'articolo 112 della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22, come sostituito dall'articolo 38 della legge provinciale 15
novembre 1993, n. 36, al comma 1 le parole: "nel limite
massimo del trenta per cento a" sono sostituite dalle seguenti:
"al finanziamento delle".
17. L'articolo 127 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22, come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 15
gennaio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente:
"Art. 127
Coordinamento delle sanzioni pecuniarie
1.Nei casi in cui si debba procedere all'applicazione della
sanzione pecuniaria per opere abusive che siano state
realizzate in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste
dall'articolo 93, il comune trasmette all'organo di tutela del
paesaggio competente in materia, secondo quanto disposto
dal capo IV del titolo VII, gli atti relativi al procedimento.
2.L'organo competente accerta se l'opera:
a)è ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale;
b)non reca grave pregiudizio all'assetto
paesaggistico-ambientale;
c)contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali.
3.Gli accertamenti di cui al comma 2 comportano i seguenti
effetti:
a)nell'ipotesi di cui alla lettera a), l'irrogazione da parte del
comune della sanzione pecuniaria;
b)nell'ipotesi di cui alla lettera b), l'aumento della sanzione
pecuniaria nella misura del 40 per cento. In alternativa, nel
caso in cui il coordinamento delle sanzioni pecuniarie sia
richiesto per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione
in sanatoria a termini degli articoli 128, comma 5, e 129, commi
1 e 8, l'organo competente in materia di tutela del paesaggio
può subordinare il rilascio della sanatoria paesaggistica
all'esecuzione, entro un congruo termine, di interventi finalizzati
a rendere l'opera abusiva compatibile con la tutela
paesaggistico-ambientale. Qualora il comune accerti che gli
interventi prescritti non sono eseguibili in quanto privi della
conformità urbanistica, provvede d'ufficio all'applicazione
dell'aumento della sanzione pecuniaria, dandone
comunicazione all'organo competente in materia di tutela del
paesaggio;
c)nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'esclusione dell'irrogazione
da parte del comune della sanzione pecuniaria e l'ordine da
parte della Provincia di demolire l'opera entro il termine di
novanta giorni, eventualmente prorogabile per ragioni tecniche
comprovate. In caso d'inosservanza dell'ordine di demolizione
la Provincia, previa diffida, provvede d'ufficio a spese degli
inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 131.
4.Spettano al comune gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3
relativamente alle opere da esso autorizzate ai sensi
dell'articolo 99. In caso d'inosservanza dell'ordine di
demolizione, il comune provvede alla demolizione a spese dei
responsabili secondo quanto previsto dall'articolo 125."
18. Nell'articolo 132 della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22, come modificato dall'articolo 66 della legge provinciale
11 settembre 1998, n. 10, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
"3 bis. Entro il termine stabilito nell'ordinanza di cui al comma 1,
il responsabile dell'abuso può chiedere alla CTP il rilascio
dell'autorizzazione in sanatoria. Qualora la CTP ritenga che
l'intervento sia in contrasto con gli interessi
paesaggistico-ambientali, la Provincia fissa un nuovo termine
per la rimozione delle opere abusive, decorso inutilmente il
quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3."
19. Nell'articolo 145 della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 96, 97 e 99, nei
territori di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione per la
tutela del paesaggio spetta al CTPA."
20. Le modificazioni apportate da quest'articolo agli articoli 2,
10, 11, 98, 99 e 127 della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle
deliberazioni previste dall'articolo 99, commi 2 e 3, della
predetta legge provinciale, come sostituito dal comma 12. Entro
il predetto termine la Giunta provinciale nomina il comitato
provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTPA) di cui
all'articolo 11 della medesima legge provinciale, come
sostituito dal comma 3.
21. Le modificazioni apportate dal comma 15 all'articolo 111
della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 hanno effetto a
decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione del regolamento di cui al medesimo articolo 111,
comma 3, come modificato dal comma 15.
Riferimenti Normativi ATTIVI |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
2 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
10 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
11 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
24 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
41 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
42 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
42 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
63 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
97 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
98 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
99 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
105 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
109 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
111 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
112 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
127 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
132 |
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
145 |
AGGIUNTA:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
84 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 26 del 1987 Articolo
6 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 28 del 1988 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
3 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
12 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
83 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
93 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
96 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo
104 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 23 del 1992 Articolo
16 |
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 3 del 2001 Articolo
14 |
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