LEGGE PROVINCIALE N

LEGGE PROVINCIALE N. 1 DEL 19-02-2002
PROVINCIA DI TRENTO

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 9
del 26 febbraio 2002
SUPPLEMENTO N. 2

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108  

Allegato 1:
Allegato  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Promulga

la seguente legge:

Capo VI
Disposizioni in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio

ARTICOLO 28

Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)
1.Nell'articolo 2 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 
al comma 2 le parole: "delle commissioni comprensoriali per la 
tutela paesaggistico-ambientale" sono sostituite dalle 
seguenti: "del comitato provinciale per la tutela 
paesaggistico-ambientale".
2.L'articolo 10 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è 
sostituito dal seguente:
"Art. 10
Comitato provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale
1.Il comitato provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale 
(CTPA) provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 
98."
3.L'articolo 11 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 
febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Ordinamento del comitato provinciale per la tutela 
paesaggistico-ambientale
1.Il CTPA è composto:
a)dal direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di 
tutela del paesaggio, che lo presiede;
b)da tre esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale;
c)da un esperto in materia di beni culturali;
d)da un ingegnere, da un architetto e da un dottore agronomo 
o forestale, liberi professionisti, scelti fra terne proposte dai 
rispettivi ordini;
e)da un geometra e da un perito edile, liberi professionisti, 
scelti fra terne proposte dai rispettivi collegi provinciali.
2.Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta 
invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, tecnici 
ed esperti o rappresentanti di enti e di associazioni 
particolarmente interessati.
3.Il CTPA nomina il vicepresidente scegliendolo fra uno dei 
propri componenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da 
un dipendente del servizio provinciale competente in materia di 
urbanistica e tutela del paesaggio.
4.Per il proprio funzionamento il CTPA osserva le disposizioni 
approvate dalla Giunta provinciale e, per quanto non previsto, 
provvede secondo proprie determinazioni.
5.Il CTPA è nominato dalla Giunta provinciale per la durata 
della legislatura; i suoi componenti possono essere 
riconfermati, ad eccezione dei componenti di cui al comma 1, 
lettere d) ed e).
6.Per ogni componente di cui al comma 1, lettere b) e c) è 
nominato un membro supplente, che interviene alle riunioni in 
caso di assenza o impedimento del rispettivo componente 
effettivo.
7.Il CTPA è convocato dal presidente di propria iniziativa o su 
richiesta del competente assessore provinciale o di almeno un 
terzo dei suoi componenti.
8.Le riunioni del CTPA sono valide con la presenza della 
maggioranza dei componenti, sempreché partecipino i 
componenti di cui al comma 1, lettera b); le deliberazioni sono 
adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto 
di chi presiede.
9.Ai componenti del CTPA sono corrisposti i compensi stabiliti 
dalla normativa provinciale vigente in materia."
4.Nell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22, come aggiunto dall'articolo 14 della legge provinciale 22 
marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1 le parole: "di conservazione e valorizzazione" 
sono sostituite dalle seguenti: "di recupero, di conservazione e 
di valorizzazione";
b)al comma 2 nella lettera a) dopo le parole: "edifici tradizionali 
esistenti" sono inserite le seguenti: "o da recuperare".
5.Nell'articolo 41 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22 al comma 1 nel primo periodo le parole: "dodici mesi" sono 
sostituite dalle seguenti: "nove mesi".
6.Nell'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22, come da ultimo modificato dall'articolo 40 della legge 
provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 2 è sostituito dal 
seguente:
"2.           La variante non può essere deliberata prima che siano 
decorsi due anni dalla deliberazione di adozione del piano o 
della precedente variante. Fanno eccezione le varianti che 
hanno per oggetto opere pubbliche, quelle conseguenti a 
pubbliche calamità e quelle proposte dalle conferenze di servizi 
relative all'insediamento di impianti produttivi, ai sensi 
dell'articolo 16 sexies, comma 3, lettera g), della legge 
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la 
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione 
all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di 
procedimento amministrativo)."
7.Nell'articolo 42 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22, come aggiunto dall'articolo 14 della legge provinciale 22 
marzo 2001, n. 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.           Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione 
trasmessa dalle strutture competenti, i comuni adeguano le 
rappresentazioni grafiche e gli altri elaborati del piano 
regolatore generale, a seguito dell'approvazione di piani, di 
programmi e di progetti costituenti varianti ai piani regolatori 
generali in forza di legge o all'avvenuta esecuzione di opere 
concernenti infrastrutture da potenziare o di progetto, secondo 
le previsioni del piano regolatore generale. Copia degli 
elaborati concernenti l'adeguamento del piano regolatore è 
trasmessa al servizio provinciale competente in materia di 
urbanistica che provvede a darne notizia nel Bollettino ufficiale 
della Regione."
8.Nell'articolo 63 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22 al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: "e comunque 
non oltre diciotto mesi dalla data dell'adozione del disegno di 
legge da parte della Giunta provinciale".
9.Dopo l'articolo 84 della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22 è inserito il seguente:
"Art. 84 bis
Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti
1.Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia per 
la ricostruzione di edifici esistenti che risultino danneggiati o 
distrutti in seguito ad eventi calamitosi o sinistri è ammesso, 
anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione 
- vigenti o adottati - subordinati al piano urbanistico provinciale, 
purché i fabbricati siano ricostruiti nel fedele rispetto delle 
caratteristiche tipologiche, degli elementi costruttivi, delle 
dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso 
originali.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione 
per la ricostruzione di opere per le quali è richiesto il rilascio di 
concessione a edificare, relativamente agli edifici ricadenti in 
aree a rischio geologico e idrologico e di protezione di pozzi e di 
sorgenti selezionati."
10.           Nell'articolo 97 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.           La CTP si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda o della documentazione integrativa 
eventualmente richiesta."
11.           Nell'articolo 98 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22, come da ultimo modificato dall'articolo 65 della legge 
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a)nella rubrica le parole: "della CTC" sono sostituite dalle 
seguenti: "del CTPA";
b)al comma 1 le parole: "spetta alla competente CTC" sono 
sostituite dalle seguenti: "spetta al CTPA";
c)il comma 2 è sostituito dal seguente: 
"2.           Il CTPA si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal 
ricevimento della domanda o della documentazione integrativa 
eventualmente richiesta.";
d)al comma 2 bis le parole: "la CTC" sono sostituite dalle 
seguenti: "il CTPA";
e)al comma 3 le parole: "della commissione" sono sostituite 
dalle seguenti: "del comitato".
12.           L'articolo 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, 
come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge 
provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 99
Autorizzazioni di competenza comunale
1.Sono autorizzati dal comune i lavori di cui all'articolo 93, 
comma 1, lettera c), nonché i seguenti lavori da eseguire nei 
territori di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 
3):
a)opere realizzate nelle zone destinate ad edificazione, come 
delimitate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al 
comma 2, con esclusione degli insediamenti sparsi, delle aree 
di protezione dei laghi nonché degli insediamenti storici dei 
comuni privi di pianificazione dei predetti insediamenti 
adeguata al piano urbanistico provinciale;
b)interventi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere d), e), f), g), 
h), i), j), k), l) e n);
c)installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici.
2.La Giunta provinciale, sentiti i comuni, provvede a delimitare 
le zone di cui al comma 1, lettera a), mediante l'utilizzo di 
cartografie in scala corrispondente a quelle degli strumenti 
urbanistici comunali, attenendosi ai criteri di cui all'articolo 6, 
comma 4, delle norme di attuazione del piano urbanistico 
provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, 
n. 26.
3.Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate entro 
sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della 
documentazione integrativa eventualmente richiesta, nel 
rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale e in 
conformità ai criteri di tutela ambientale previsti dal piano 
urbanistico provinciale nonché alle norme dei piani regolatori 
generali concernenti la valorizzazione e tutela 
paesaggistico-ambientale previste dall'articolo 18, comma 3.
4.Alle autorizzazioni di cui al comma 1 si applica quanto 
disposto dall'articolo 98, comma 3.
5.Nell'ambito delle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 
3, comma 3, la Provincia promuove il coordinamento fra 
comuni, con particolare riferimento a quelli appartenenti ad 
ambiti paesaggisticamente omogenei, al fine di favorire 
un'applicazione coerente ed uniforme degli indirizzi e criteri di 
cui al comma 3 e di assicurare la formazione e l'aggiornamento 
professionale degli esperti di cui all'articolo 12."
13.           Nell'articolo 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22, come modificato dall'articolo 65 della legge provinciale 
11 settembre 1998, n. 10, dopo il comma 2 bis è aggiunto il 
seguente:
"2 ter. Con la deliberazione di cui all'articolo 104, comma 2, la 
Giunta provinciale può stabilire per quali opere pubbliche dei 
comuni, che non comportino rilevanti trasformazioni 
urbanistiche e non siano in contrasto con la destinazione di 
zona, l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dal competente 
organo comunale in luogo della Giunta provinciale."
14.           Nell'articolo 109 della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22, come sostituito dall'articolo 64 della legge provinciale 11 
settembre 1998, n.10, al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla 
seguente: 
"b)           costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti 
soggetti a procedura di verifica ai sensi della legge provinciale 
29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto 
ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e delle 
altre disposizioni in materia;".
15.           Nell'articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22, come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 22 
marzo 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1 alla lettera e) sono aggiunte le parole: "per le 
opere di eliminazione delle barriere architettoniche;";
b)il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.           Con regolamento sono stabilite le condizioni e i requisiti 
richiesti ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o 
totale per la prima abitazione, tenuto conto anche della 
situazione patrimoniale e reddituale dell'interessato.";
c)il comma 4 è abrogato.
16.           Nell'articolo 112 della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22, come sostituito dall'articolo 38 della legge provinciale 15 
novembre 1993, n. 36, al comma 1 le parole: "nel limite 
massimo del trenta per cento a" sono sostituite dalle seguenti: 
"al finanziamento delle".
17.           L'articolo 127 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
22, come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 15 
gennaio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente:
"Art. 127
Coordinamento delle sanzioni pecuniarie
1.Nei casi in cui si debba procedere all'applicazione della 
sanzione pecuniaria per opere abusive che siano state 
realizzate in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste 
dall'articolo 93, il comune trasmette all'organo di tutela del 
paesaggio competente in materia, secondo quanto disposto 
dal capo IV del titolo VII, gli atti relativi al procedimento.
2.L'organo competente accerta se l'opera:
a)è ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale;
b)non reca grave pregiudizio all'assetto 
paesaggistico-ambientale;
c)contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali.
3.Gli accertamenti di cui al comma 2 comportano i seguenti 
effetti:
a)nell'ipotesi di cui alla lettera a), l'irrogazione da parte del 
comune della sanzione pecuniaria;
b)nell'ipotesi di cui alla lettera b), l'aumento della sanzione 
pecuniaria nella misura del 40 per cento. In alternativa, nel 
caso in cui il coordinamento delle sanzioni pecuniarie sia 
richiesto per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione 
in sanatoria a termini degli articoli 128, comma 5, e 129, commi 
1 e 8, l'organo competente in materia di tutela del paesaggio 
può subordinare il rilascio della sanatoria paesaggistica 
all'esecuzione, entro un congruo termine, di interventi finalizzati 
a rendere l'opera abusiva compatibile con la tutela 
paesaggistico-ambientale. Qualora il comune accerti che gli 
interventi prescritti non sono eseguibili in quanto privi della 
conformità urbanistica, provvede d'ufficio all'applicazione 
dell'aumento della sanzione pecuniaria, dandone 
comunicazione all'organo competente in materia di tutela del 
paesaggio;
c)nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'esclusione dell'irrogazione 
da parte del comune della sanzione pecuniaria e l'ordine da 
parte della Provincia di demolire l'opera entro il termine di 
novanta giorni, eventualmente prorogabile per ragioni tecniche 
comprovate. In caso d'inosservanza dell'ordine di demolizione 
la Provincia, previa diffida, provvede d'ufficio a spese degli 
inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 131.
4.Spettano al comune gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 
relativamente alle opere da esso autorizzate ai sensi 
dell'articolo 99. In caso d'inosservanza dell'ordine di 
demolizione, il comune provvede alla demolizione a spese dei 
responsabili secondo quanto previsto dall'articolo 125."
18.           Nell'articolo 132 della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22, come modificato dall'articolo 66 della legge provinciale 
11 settembre 1998, n. 10, dopo il comma 3 è inserito il 
seguente:
"3 bis. Entro il termine stabilito nell'ordinanza di cui al comma 1, 
il responsabile dell'abuso può chiedere alla CTP il rilascio 
dell'autorizzazione in sanatoria. Qualora la CTP ritenga che 
l'intervento sia in contrasto con gli interessi 
paesaggistico-ambientali, la Provincia fissa un nuovo termine 
per la rimozione delle opere abusive, decorso inutilmente il 
quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3."
19.           Nell'articolo 145 della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.           Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 96, 97 e 99, nei 
territori di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione per la 
tutela del paesaggio spetta al CTPA."
20.           Le modificazioni apportate da quest'articolo agli articoli 2, 
10, 11, 98, 99 e 127 della legge provinciale 5 settembre 1991, 
n. 22 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle 
deliberazioni previste dall'articolo 99, commi 2 e 3, della 
predetta legge provinciale, come sostituito dal comma 12. Entro 
il predetto termine la Giunta provinciale nomina il comitato 
provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTPA) di cui 
all'articolo 11 della medesima legge provinciale, come 
sostituito dal comma 3.
21.           Le modificazioni apportate dal comma 15 all'articolo 111 
della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 hanno effetto a 
decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
Regione del regolamento di cui al medesimo articolo 111, 
comma 3, come modificato dal comma 15.
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 10

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 11

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 24

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 41

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 42

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 42

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 63

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 97

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 98

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 99

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 105

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 109

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 111

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 112

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 127

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 132

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 145

AGGIUNTA:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 84

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 26 del 1987 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 28 del 1988

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 83

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 93

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 96

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 22 del 1991 Articolo 104

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 23 del 1992 Articolo 16

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 3 del 2001 Articolo 14

top

Capo XXV
Disposizioni in materia di lavori pubblici e di barriere
architettoniche

ARTICOLO 76

Modificazioni della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1
(Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di 
Trento)
1.Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 
è inserito il seguente:
"Art. 2 bis
Attività di formazione
1.Per le finalità della presente legge la Provincia promuove, 
organizza e finanzia attività e corsi di formazione rivolti a tecnici 
che operano nel settore, a insegnanti e studenti sulla base di 
convenzioni con le istituzioni scolastiche, a enti pubblici e alle 
associazioni interessate all'eliminazione delle barriere."
2.L'articolo 8 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, 
come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 10 
novembre 2000, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici,
 privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico 
esistenti
1.Gli enti pubblici assicurano, nell'ambito di propri programmi, 
la priorità agli interventi di rimozione delle barriere 
architettoniche negli edifici di loro proprietà per gli spazi aperti 
al pubblico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione da 
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce le 
modalità e i termini per la ricognizione degli edifici pubblici che 
richiedono la rimozione delle barriere architettoniche.
2.Al fine di promuovere la rimozione delle barriere 
architettoniche dagli edifici e dagli spazi privati aperti al 
pubblico esistenti la Giunta provinciale, sentite preventivamente 
le associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, 
comma 2, con propria deliberazione da pubblicarsi nel 
Bollettino ufficiale della Regione, definisce i criteri e la misura 
delle agevolazioni da concedere per la rimozione delle barriere 
architettoniche in relazione a specifiche tipologie, nonché i 
soggetti che possono presentare le relative domande."
3.Nell'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, 
come sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 10 
novembre 2000, n. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.           Non possono essere ammessi ai benefici previsti dal 
presente articolo gli interventi da realizzare in alloggi di 
proprietà dell'I.T.E.A. assegnati in locazione semplice."
4.Nell’articolo 22 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, 
come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 10 
novembre 2000, n. 14, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a)al comma 1 dopo le parole: "commi seguenti" sono aggiunte 
le seguenti: ", anche su segnalazione delle associazioni 
rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2".
b)i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater sono abrogati.
5.In prima applicazione, la deliberazione della Giunta 
provinciale di cui all’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 
7 gennaio 1991, n. 1, come sostituito dal comma 2, è adottata 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa 
legge. Le domande di contribuzione presentate dai privati prima 
della data di entrata in vigore di questa legge sono prese in 
considerazione se confermate dagli interessati nel termine 
fissato dalla struttura competente in materia di barriere 
architettoniche; tali domande sono definite sulla base della 
disciplina vigente alla data di presentazione della domanda 
salvo che gli interessati non richiedano, nel termine fissato 
dalla struttura competente, l’applicazione della nuova disciplina 
di cui all’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 7 gennaio 
1991, n. 1, come sostituito dal comma 2.
6.Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di 
quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate 
nell’allegata tabella B.
  
Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 8

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 16

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 22

AGGIUNTA:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991 Articolo 1